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Statuto

STATUTO DELLA FE.N.A.GI.FAR.
“Federazione Nazionale Associazioni dei Giovani Farmacisti” con sede in Roma.ART. 1
E’ costituita, con sede in Roma, la FE.N.A.GI.FAR. – Federazione Nazionale Associazioni dei Giovani Farmacisti.

ART. 2
La Federazione ha per scopo quello di migliorare la condizione culturale e sociale dei giovani farmacisti anche a mezzo del coordinamento su base nazionale delle attività delle Associazioni dei Giovani Farmacisti. A tal fine si prefigge di:
– promuovere l’adesione sincera delle Associazioni e dei singoli soci ai dettami della deontologia professionale;
– unire i soci nello spirito di amicizia, collaborazione e reciproca comprensione; – integrare, attraverso l’organizzazione e/o la partecipazione a corsi, congressi e seminari, la preparazione del socio in tutti gli aspetti che possano essere utili ad una corretta e completa formazione professionale;
– stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le organizzazioni dei farmacisti e con la realtà universitaria e sviluppare ove necessario, anche funzione propositiva nei loro confronti;
– promuovere iniziative atte a sviluppare la crescita culturale dei farmacisti;
– divulgare con tutti i mezzi ritenuti idonei gli scopi della Federazione;
– promuovere e/o organizzare in collaborazione con enti pubblici e/o privati le attività di cui sopra;
– curare la pubblicazione di atti e lavori relativi allo scopo sociale direttamente o a mezzo terzi e provvedere 
alla relativa distribuzione e/o diffusione;
– favorire tra i propri aderenti una conoscenza più approfondita dei problemi della categoria dei farmacisti;
– collaborare con l’editoria di settore e con le riviste professionali;
– promuovere iniziative ricreative;
– concorrere ad ampliare le funzioni del farmacista di operatore sanitario sul territorio;
– concorrere a rafforzare i rapporti di collaborazione e di solidarietà con strutture e organizzazioni sanitarie e 
sociali;
– rappresentare a livello nazionale le Associazioni dei Giovani Farmacisti, comunque denominate, ad essa aderenti;
– promuovere la costituzione di Associazioni giovanili fra farmacisti i cui scopi e la cui localizzazione siano compatibili con gli scopi e con la localizzazione delle Associazioni già costituite ed aderenti alla Federazione.
Per raggiungere gli scopi sociali, FE.N.A.GI.FAR., che non ha fini di lucro, può partecipare ad Associazioni, Società di capitali, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Federazione medesima; la Federazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
Può infine sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della FE.N.A.GI.FAR, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge e la concessione di garanzie reali o personali a favore di enti e società da essa controllate o ad essa collegate. Tutte le attività svolte dalla FE.N.A.GI.FAR, se aventi carattere economico, dovranno essere accessorie e strumentali all’attività istituzionale della FE.N.A.GI.FAR medesima.
La FE.N.A.GI.FAR potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni.
La FE.N.A.GI.FAR può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

DEI FEDERATI E DELLE MODALITÀ DI AMMISSIONE

ART. 3 
Possono aderire alla Federazione le Associazioni fra i giovani farmacisti costituite ed operanti a livello provinciale e regionale i cui scopi non siano in contrasto con quelli sopra descritti ed abbiano i seguenti requisiti:
a) i soci effettivi siano laureati in CTF o Farmacia e non abbiano compiuto il 38° anno di età al momento dell’iscrizione all’Associazione di riferimento. Ai fini del presente Statuto, se il socio effettivo delegato, al momento del raggiungimento del suddetto limite di età, ricopre una qualsiasi carica sociale in seno alla FE.N.A.GI.FAR., può rimanere in carica fino al compimento del suo mandato. È consentita, altresì, la presenza, tra i soci effettivi, degli studenti dei suddetti corsi di laurea in misura comunque non superiore al 30% del totale degli associati laureati;
b) siano costituite quali associazioni senza scopo di lucro;
c) che abbiano un numero di soci effettivi non minore di 20, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 4;
d) i cui statuti, e le eventuali modifiche, non siano in contrasto con lo Statuto della FE.N.A.GI.FAR., da cui siano stati ratificati. FE.N.A.GI.FAR. può condizionare la ratifica all’adozione delle modificazioni richieste. In sede di prima applicazione, FE.N.A.GI.FAR. procederà all’esame di tutti gli statuti degli associati per procedere alla ratifica. In caso di mancata ratifica, ovvero nel caso in cui l’associato non modifichi il proprio statuto secondo quanto richiesto da FE.N.A.GI.FAR. quest’ultima potrà pronunciarne la decadenza dalla qualità di associato;
e) nei rispettivi Statuti, sia contenuta una clausola che vincoli i soci a non aderire ad altre Associazioni aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli della FE.N.A.GI.FAR., e che impegni l’Associazione a non associare giovani Farmacisti già iscritti presso Associazioni fra i giovani farmacisti di altre province ovvero di altre Regioni.
A FE.N.A.GI.FAR. non può essere ammessa più di una Associazione per provincia e più di una di ambito Regionale. Nel caso di più Associazioni per provincia o per Regione ha diritto a ottenere l’adesione l’Organizzazione che vanta il maggior numero di Soci effettivi. A parità di soci effettivi, sarà accolta la proposta della Organizzazione che si è costituita in data anteriore.

ART. 4
Modalità di adesione e di recesso
La domanda di adesione redatta per iscritto su domanda del Consiglio dell’Associazione interessata, va indirizzata al Consiglio Nazionale della Federazione unitamente a:
1) copia autentica dello statuto;
2) generalità e qualifica dei componenti il Consiglio Direttivo;
3) curriculum vitae et studiorum del Presidente (facoltativo);
4) generalità, titolo di studio e data di iscrizione dei soci effettivi;
5) indirizzo, sede, indirizzo di posta elettronica certificata e dati banca d’appoggio;
6) prova del pagamento delle quote associative alla Tesoreria Nazionale;
7) individuazione del/i delegato/i ai rapporti con FE.N.A.GI.FAR..
Agli effetti del presente Statuto, in assenza di individuazione del delegato di cui all’articolo 15, assumerà tale ruolo il Presidente dell’Associazione richiedente.
La domanda viene posta all’ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio Nazionale successiva al ricevimento della richiesta.
Il Consiglio Nazionale approva con maggioranza semplice dei Consiglieri presenti la richiesta di Associazione.
L’iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di delibera di ammissione del Consiglio Nazionale.
È consentita la costituzione o la permanenza in vita di Associazioni fra i giovani farmacisti costituite ed operanti a livello provinciale e regionale con un numero di soci effettivi inferiore a 20, su deroga concessa dal Consiglio Nazionale con maggioranza di 2/3 dei presenti.
Qualora l’adesione a FE.N.A.GI.FAR. non venga disdettata, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, essa si intende tacitamente rinnovata per l’anno successivo.
Con l’iscrizione l’Associazione aderente si impegna ad accettare e rispettare tutte le disposizioni previste da questo Statuto e dal regolamento, a comunicare a FE.N.A.GI.FAR. tutte le variazioni del proprio Statuto, nonché a versare, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, la quota di adesione ed a partecipare attivamente alle iniziative intraprese per il conseguimento degli scopi associativi. La misura della quota associativa è proposta dal Consiglio Nazionale nell’ultimo trimestre dell’anno precedente a quello cui si riferisce, ed approvata dall’Assemblea Nazionale alla prima assemblea utile.
Le quote (o contributi associativi) non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

ART. 5
Il Consiglio Nazionale ha facoltà di respingere la domanda se non risultino rispettati i requisiti di ammissione. La decisione del Consiglio Nazionale, adottata ai sensi dell’articolo 4, è appellabile innanzi al Collegio dei Probiviri. La qualifica di Socio decade:
– per mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti;
– per espulsione in seguito a gravi motivi riconosciuti tali dal Consiglio Nazionale, fatto salvo il ricorso al Collegio dei Probiviri.
La perdita della qualità di socio comporta l’inibizione dell’uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo della Associazione.
Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti dagli Organi della FE.N.A.GI.FAR., sono previste, oltre all’espulsione, le seguenti sanzioni:
– censura;
– esclusione per un massimo di mesi sei dalla partecipazione di tutti i rappresentanti dell’associato sanzionato alle riunioni della FE.N.A.GI.FAR.;
– sospensione per un massimo di mesi sei dalla qualità di associato con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti dalla FE.N.A.GI.FAR. e dalle strutture ad essa collegate.
Le stesse sanzioni si applicano all’associato che ponga in essere comportamenti o atti in contrasto con l’interesse della FE.N.A.GI.FAR.
Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Nazionale, con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l’interessato.
Nell’individuazione della sanzione da comminare il Consiglio Nazionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) irrogazione di precedenti sanzioni;
b) ravvedimento operoso.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

ART. 6
Sono organi della Federazione:
• il Presidente;
• i Vice Presidenti;
• il Segretario;
• il Tesoriere;
• il Consiglio Nazionale;
• il Comitato Esecutivo;
• l’Assemblea Nazionale;
• il Collegio dei Revisori dei Conti;
• il Collegio dei Probiviri;
• il Past President.
Tutti gli Organi Sociali durano in carica tre anni e si procede al loro rinnovo entro il 31 maggio successivo al compimento del triennio.
Salvo il disposto dell’articolo 23, possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, nella persona del/i Delegato/i. Le cariche sono tra loro incompatibili. Ai fini del presente Statuto, il delegato che ricopre qualsiasi carica sociale, ad eccezione dell’Assemblea Nazionale, rimane in carica fino al compimento del mandato.
In caso di cessazione anticipata dalle cariche elettive della FE.N.A.GI.FAR. e salvo il disposto dell’articolo 7 del vigente Statuto, il mandato dei subentranti cessa con la scadenza naturale, computando il periodo già decorso.
Tutti i Delegati sono eleggibili, uno per ogni Associazione, agli Organi sociali, per un massimo di tre mandati, di cui al massimo due in Consiglio Nazionale.
L’elezione alle cariche sociali avviene a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto. A parità di voti è proclamato il più anziano di età.

IL PRESIDENTE
ART. 7
Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale a maggioranza relativa, nella prima seduta successiva all’insediamento del Consiglio stesso.
Dura in carica tre anni e non è rieleggibile come Presidente.
Ha la rappresentanza legale della Federazione, sia in giudizio che nei confronti delle Autorità e di terzi.
Dirige l’attività della Federazione eseguendo le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.
In caso di cessazione definitiva dell’incarico del Presidente, il Vice Presidente assumerà la conduzione dell’Associazione con obbligo di convocare l’Assemblea Elettiva entro trenta giorni dalla data della stessa.

I VICE PRESIDENTI
ART. 8
I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Nazionale, a maggioranza relativa nella seduta di cui sub. art. 7 ed ai sensi dell’articolo 13, nel numero massimo di due.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente ogni qualvolta l’assenza di quest’ultimo o altro impedimento, lo rendano necessario e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

IL SEGRETARIO
ART.9
Il Segretario è eletto dal Consiglio Nazionale, a maggioranza relativa, nella seduta di cui sub. art. 7 ed ai sensi dell’articolo 13. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Svolge ogni attività necessaria al funzionamento del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea. Rilascia i certificati federali e provvede all’approntamento delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea.

IL TESORIERE
ART.10
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale, a maggioranza relativa nella seduta di cui sub. art. 7 ed ai sensi dell’articolo 13. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. È responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell’Associazione. Cura la riscossione dei contributi associativi e di tutti gli altri eventuali crediti della FE.N.A.GI.FAR..
I conti correnti che potranno essere aperti dal Tesoriere devono essere intestati alla Federazione con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere.
Il Tesoriere sottopone al Consiglio Nazionale il rendiconto economico e finanziario della gestione dell’anno precedente ed il bilancio preventivo.
Dopo essere stati approvati dal Consiglio Nazionale, il rendiconto ed il bilancio preventivo devono essere depositati pressa la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta assembleare di approvazione della gestione in modo da poter essere visionati liberamente da ciascun associato, per il tramite dei propri delegati. È in ogni caso vietato prevedere la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

IL PAST PRESIDENT
ART. 11
Il Past President è di diritto il Presidente del precedente mandato. È componente del Consiglio a tutti gli effetti ma non ha diritto al voto.

IL CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 12
Il Consiglio Nazionale si compone di undici membri, eletti dall’Assemblea Nazionale fra i suoi delegati, e dal Past President.
I delegati che intendano candidarsi alle cariche sociali devono depositare il proprio nominativo secondo le norme espressamente stabilite dal regolamento.
È consentita solo la presentazione di singole candidature e non è consentita la presentazione di liste. I voti a favore dei delegati non candidati sono nulli.

ART. 13
Il Consiglio Nazionale ha tutti i poteri per la direzione e l’amministrazione della Federazione, tranne quelli strettamente riservati all’Assemblea.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente di sua iniziativa o, entro dieci giorni, su richiesta di almeno cinque componenti. L’Avviso di convocazione deve essere comunicato almeno tre giorni prima della data fissata a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, telegramma, fax con avviso di riscontro, tramite consegna a mano, ovvero attraverso tutte quelle metodologie che consentano di verificare e conservare la prova della ricezione del messaggio stesso, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche per audio/videoconferenza, ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consigli si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Spetta comunque al Consiglio Nazionale:
a) compilare e tenere il libro dei soci della FE.N.A.GI.FAR.;
b) predisporre il progetto di bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
c) proporre all’Assemblea Nazionale la misura delle quote associative e/o contributive dovute dagli associati;
d) intervenire in sede provinciale o regionale, se richiesto, per dirimere eventuali divergenze nel settore organizzativo e per la verifica dei poteri;
e) deliberare sulla costituzione e sull’attività degli uffici centrali, avvalendosi di una Direzione Generale;
f) promuovere tutte le iniziative atte a sviluppare l’azione della FE.N.A.GI.FAR.;
g) approvare i regolamenti di esecuzione e di attuazione dello Statuto.
h) conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il consiglio stesso, a Commissioni create ad hoc ai sensi del regolamento attuativo od al Comitato Esecutivo, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme previste dal presente statuto.
Nel caso di cessazione definitiva dell’incarico del Vice Presidente, del Segretario o del Tesoriere, il Consiglio Nazionale sceglierà tra i propri membri il sostituto, con ricostituzione del numero dei componenti, col primo dei non eletti, se presente.
La sostituzione di altro membro del Consiglio Nazionale per qualsiasi motivo cessato dalla carica avverrà volta per volta, nel minor tempo possibile, col primo dei non eletti, se presente.
I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del triennio per cui il Consiglio è stato eletto.
In caso di cessazione definitiva dell’incarico, per qualsiasi motivo, di almeno cinque Consiglieri, il Presidente convoca l’Assemblea Elettiva entro trenta giorni dalla data della stessa.

ART. 14
Il Consiglio ha facoltà di sottoporre particolari questioni all’approvazione delle Associazioni federate a mezzo di referendum scritto. I quesiti referendari si riterranno approvati con le maggioranze di cui all’articolo 18.

Art. 15
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente della FE.N.A.GI.FAR., dai 2 Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.
Al Comitato Esecutivo possono essere delegate specifiche funzioni così come previsto all’articolo 13 lettera h).
Se reputato necessario, il Comitato Esecutivo potrà avvalersi di esperti con il compito di elaborare proposte, formulare pareri e collaborare nei diversi campi di attività della FE.N.A.GI.FAR..
Il Comitato Esecutivo dura quanto l’organo che lo ha nominato.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente della FE.N.A.GI.FAR., o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Nei casi di cessazione o revoca dall’incarico di un membro del Comitato Esecutivo, qualora permanga in carica la maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione; qualora venga meno la maggioranza dei componenti, il Comitato Esecutivo decadrà ed il Consiglio
dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

ASSEMBLEA NAZIONALE ART. 16
L’Assemblea Nazionale è composta da un rappresentante per ciascuna Associazione aderente.
L’Associazione alla quale aderiscono più di 100 soci effettivi ha diritto ad un ulteriore delegato.
Un ulteriore delegato è assegnato alle Associazioni cui aderiscono oltre 250 soci effettivi.
Un ulteriore delegato è assegnato alle Associazioni cui aderiscono oltre 400 Soci effettivi.
Ogni delegato ha diritto ad un voto.
Ciascun delegato è nominato dalla propria associazione tra i propri soci effettivi tramite giusta delibera del Consiglio Direttivo, che deve essere esibita agli atti della Federazione.
L’attribuzione del numero dei delegati avviene sulla base degli elenchi aggiornati dei Soci effettivi, che ciascuna Associazione trasmette alla FE.N.A.GI.FAR. entro il 31 marzo di ogni anno.
In caso di mancato invio nei termini, all’Associazione inadempiente sarà attribuito un solo rappresentante.

ART. 17
Spetta all’Assemblea:
1) l’elezione del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, nonché la sostituzione di uno o più dei componenti, quando necessario a seguito di oggettiva impossibilità del delegato (dimissioni, decesso, grave malattia) o richiesto dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio Nazionale, audito il Collegio dei Probiviri;
2) l’approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo;
3) l’approvazione dei contributi a carico dei soci;
4) la deliberazione per l’eventuale adesione ad organismi economici nazionali;
5) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione.
6) la determinazione dell’indirizzo programmatico della FE.N.A.GI.FAR..

ART. 18
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il mese di maggio per l’approvazione dei bilanci e dei contributi a carico dei soci. In via straordinaria su convocazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno due terzi delle associazioni aderenti per deliberare sugli argomenti indicati nella deliberazione del Consiglio o nella richiesta dei soci, ovvero su richiesta unanime dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori, quando i richiedenti ritengano che una delibera del Consiglio Nazionale debba essere riconsiderata, in relazione alle prerogative di cui all’articolo 23 del vigente Statuto.

ART. 19
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di voto, tramite i rispettivi delegati, tutti i soci che risultino dal libro dei soci e che siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.
L’Avviso di convocazione dell’Assemblea Nazionale deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, telegramma, fax con avviso di riscontro, tramite consegna a mano, ovvero attraverso tutte quelle metodologie che consentano di verificare e conservare la prova della ricezione del messaggio stesso, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione e degli argomenti da trattare.

ART. 20
Il Presidente della Federazione è di diritto Presidente dell’Assemblea; in sua assenza il Presidente è nominato dall’Assemblea.
L’Assemblea nominerà tra i presenti il Segretario.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei delegati ammessi a partecipare e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentanti.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto e per appello nominale, per alzata e seduta o per alzata di mano. Per solito, all’Assemblea i delegati votano per alzata di mano; l’Assemblea su proposta del Presidente stabilirà, per argomenti di particolare importanza, il sistema che deve essere seguito per le relative delibere.
Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti, ai sensi dell’articolo 19.
Non è ammesso il voto per delega.
Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità attraverso affissione all’albo della sede del relativo verbale ovvero mediante tenuta di apposito libro dei verbali delle assemblee liberamente consultabile da tutti gli associati.
Le delibere sono inoltre comunicate a tutti i soci. Esse obbligano tutti i soci anche assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

ART. 21
Per la validità delle deliberazioni riguardanti l’adesione agli organismi economici nazionali di cui all’art.17, le modifiche al presente statuto, lo scioglimento della Federazione, occorre la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto, e la delibera deve essere adottata con la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 22
Ogni Associazione provvederà a rinnovare autonomamente i propri delegati, successivamente al rinnovo dei propri organismi sociali, ed ogni qualvolta lo ritenesse opportuno.
Le singole Associazioni dovranno tempestivamente notiziare la Federazione delle modificazioni nella persona dei delegati.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 23
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale, anche tra i professionisti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Spetta al Collegio nominare il Presidente del Collegio stesso.
Il Collegio deve controllare la gestione della Federazione e così in particolare:
– controllare almeno una volta ogni tre mesi che le scritture contabili e le registrazioni sui libri sociali siano 
regolarmente tenute;
– collaborare con il Tesoriere alla stesura dei bilanci;
– redigere la relazione sul bilancio da presentare all’Assemblea.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro effettivo, a questi subentrerà automaticamente il membro supplente più anziano per età anagrafica. Il subentro dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea utile successiva.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 24
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri uno dei quali assume l’ufficio di Presidente, eletti dall’Assemblea Nazionale.
Dura in carica tre anni.
Spetta al Collegio dei Probiviri:
a) decidere sui ricorsi delle Associazioni avverso le delibere del Consiglio Nazionale di non ammissione;
b) decidere sui ricorsi delle Associazioni avverso le delibere del Consiglio Nazionale di espulsione;
c) decidere sulle vertenze che sorgessero tra Associazione e Associazione, nonché tra Associazione e 
Federazione;
d) decidere sui ricorsi avverso i procedimenti elettorali di rinnovo delle cariche federative;
e) emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Consiglio o dall’Assemblea;
f) intervenire come organo tecnico-consultivo o come arbitro amichevole compositore a tutte le vertenze 
riguardanti i rapporti tra Federazione e singole Associazioni o terzi.
Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedura: redige per iscritto i suoi pareri o i suoi lodi che saranno notificati agli interessati a cura del Consiglio Nazionale.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro del Collegio, questi dovrà essere sostituito dalla prima Assemblea utile successiva.

ART. 25
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso.

IL PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE
ART. 26
Il patrimonio federale è costituito dalle quote annuali versate dalle Associazioni, dai contributi lasciati o donazioni dei singoli associati, dagli interessi attivi su tali somme e da ogni altro bene mobile o immobile altrimenti acquisito.
Il fondo è comune e le associazioni, loro creditori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso.
Il fondo comune non può essere impiegato per finalità diverse da quelle associative.
In caso di scioglimento della Federazione, per qualsiasi titolo ciò avvenga, i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti in opera di pubblica utilità nel campo della Farmacia o in beneficenza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Nazionale, dopo aver sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO
ART. 27
Il Consiglio Nazionale è autorizzato ad emanare un regolamento per l’esecuzione del presente statuto, di cui è parte integrante.
La domanda di ammissione alla Federazione comporterà l’automatica accettazione da parte della Associazione richiedente delle disposizioni, contenute nel presente statuto e di quelle contenute nel regolamento a stendersi.

ART. 28
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle leggi vigenti nella Repubblica Italiana.